Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1362 del 11 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicché il documento che rivela l'accordo, se è anteriore, non giova se non sotto il profilo della rilevazione anticipata del proposito da attuare in futuro; e se posteriore, non può che assumere un valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perché proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.

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