Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4410 del 4 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto simulato, la cosiddetta «controdichiarazione» costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto ad substantiam per l'esistenza dell'accordo simulatorio, di modo che, mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e — cioè — quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato.

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