Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10923 del 2 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo e con riguardo ad un contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge sull’equo canone e soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, per stabilire se le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 67 ultimo comma della legge suddetta, abbiano inteso stipulare anche prima delle scadenze stabilite dai due commi precedenti un nuovo contratto secondo le disposizioni del capo secondo, titolo primo della legge ovvero un contratto meramente ricognitivo del precedente, è rilevante la circostanza che le parti abbiano fatto riferimento alla disciplina ordinaria prevista dalla legge 392/78 non solo in ordine all’aggiornamento del canone, ma anche per quanto concerne gli ulteriori aspetti qualificanti della nuova regolamentazione, fra i quali quelli degli artt. 28 e 29 della legge stessa, in tema di rinnovazione del contratto e di diniego di rinnovazione alla prima scadenza, mentre non hanno determinante rilievo l’omessa previsione del deposito cauzionale, l’identità dei locali e delle parti, essendo compatibili tali elementi con la preesistenza di un rapporto locativo.

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