Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4857 del 14 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 67 della legge del 1978 n. 392, a norma della quale è in facoltà delle parti di stipulare un nuovo contratto di locazione prima della scadenza stabilita dal primo comma dello stesso articolo per i contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge sull’equo canone e soggetti a proroga, esprime un principio di carattere generale applicabile anche ai contratti in corso non soggetti a proroga.

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