Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 894 del 23 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta omissiva dell'amministrazione procedente che determina un grave ritardo nella trasmissione al Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso straordinario, oltre a costituire palese violazione dei termini per l'istruttoria indicati all'art. 11, comma 1, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (e della Dir.P.C.M. 27.7.1993, pubblicata nella G.U. 29.7.1993, n. 176), comporta precise responsabilitą di ordine disciplinare e amministrativo per i funzionari cui deve essere addebitato il grave ritardo in questione, anche in relazione alle conseguenze di ordine patrimoniale che possono derivare dalla intempestiva soluzione della vertenza.

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