Cassazione civile Sez. I sentenza n. 320 del 2 febbraio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

La prova per testi può essere dedotta, senza l'osservazione del limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., da chi è stato parte dell'atto impugnato per simulazione da un terzo, sempre che non sia diretta a dimostrare la simulazione, ma a resistere all'impugnativa del terzo.

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