Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5414 del 12 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 55 della L. 27 luglio 1978 n. 392, che consente al conduttore di sanare la mora in sede giudiziale versando, alla prima udienza, l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori, non č applicabile nel caso in cui il conduttore, al quale sia stato intimato lo sfratto per morositā, si oppone alla convalida ammettendo la mora per una somma inferiore ed offrendo, quindi, solo il pagamento di questa somma. In tale ipotesi, mancando il pagamento integrale delle somme pretese, deve essere, invece, applicato l’art. 666 c.p.c.

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