Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8180 del 25 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā del direttore di periodico ex art. 57 cod. pen., nel caso della pubblicazione di una lettera inviata da un lettore o da un opinionista, il direttore č tenuto a esercitare con particolare rigore il controllo finalizzato ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati, trattandosi di scritti che, diversamente dagli articoli redatti dai giornalisti, non sono filtrati da professionisti tenuti, sotto la propria responsabilitā, a verificare le fonti e i contenuti dei propri contributi, nč la colpa per il mancato o l'inadeguato esercizio del dovere di controllo puō essere esclusa dalla circostanza che la missiva sia giunta in redazione in ora tarda e nell'imminenza dell'invio alle stampe del giornale, configurandosi in tal caso l'accettazione da parte del direttore del rischio di pubblicare notizie non corrispondenti alla veritā. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di una missiva apocrifa, recante false accuse di irregolaritā nei confronti dei componenti di una commissione di concorso, nella quale il ricorrente si era limitato a contattare l'autore della missiva al recapito telefonico riportato in calce alla stessa e aveva ritenuto verosimili i fatti ivi rappresentati, per il solo fatto che l'interlocutore si era, peraltro falsamente, accreditato come figlio di un suo collega e amico).

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