Consiglio di Stato Sez. II sentenza n. 111 del 7 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, qualora il ricorso straordinario č inviato per mezzo della posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione del ricorso. Tale norma si applica nel caso in cui il ricorso sia stato inviato al ministro competente; pertanto, č irricevibile il ricorso straordinario che, essendo stato spedito nei termini ad un'autoritā incompetente, sia pervenuto all'autoritā competente fuori termine.

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