Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3850 del 18 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso straordinario deve essere notificato, oltre che ad almeno un controinteressato, anche all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, se non appartenente all'amministrazione statale; la notifica all'autorità che ha emanato l'atto deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto dalla legge per la notifica ad almeno uno dei controinteressati e tale regola è decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso; la notifica all'autorità che ha emanato l'atto ha come equipollente la presentazione dell'atto a tale autorità (presentazione che può intervenire mediante notifica o mediante deposito). Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario è (soprattutto e soltanto) che nel termine previsto avvenga la notifica ad almeno un controinteressato e che entro lo stesso termine avvenga la notifica o presentazione dell'atto all'autorità (art. 9 del d.p.r. 1199 del 1971) (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, sez. I, n. 715/2012). È ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato contestualmente al controinteressato e all'autorità rispettando il termine di legge, ancorché l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 formalmente preveda che il ricorso straordinario debba essere prima notificato ad almeno un controinteressato e successivamente presentato con la prova della avvenuta notificazione all'amministrazione. (Conferma Tar Molise - Campobasso, Sezione I n. 715/2012).

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