Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 329 del 20 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 1199 del 1971 il ricorrente, dopo aver provveduto ad eseguire le notifiche mediante la spedizione ai controinteressati, è tenuto a presentare, nel termine di 120 giorni il ricorso straordinario accompagnato con la prova dell’eseguita notificazione (cioè con la prova di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) all'organo che ha emanato l'atto o al Ministro competente, ovvero, a fornire la prova che tale notifica è andata a buon fine, anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima che la controversia passi in decisione.

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