Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19882 del 7 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha gią usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l'imputato lamentava che il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attivitą non retribuita a favore di un'associazione di volontariato senza verificare la sua disponibilitą).

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