Cassazione civile Sez. I sentenza n. 551 del 19 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di simulazione, i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, pił in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) all'ammissibilitą della prova testimoniale sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati, e non possono, pertanto, essere rilevati d'ufficio da parte del giudice.

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