(massima n. 1)
In tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di pił persone č punibile anche se la querela č proposta da una soltanto di esse - non č applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti pił violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di pił persone, in cui la "reductio ad unum" č preordinata solo ad un pił benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilitą di ciascun reato č condizionata alla querela della rispettiva persona offesa. (Principio affermato in tema di diffamazione a mezzo stampa commessa in danno di pił associazioni di volontariato, delle quali solo alcune avevano proposto querela).