Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29209 del 25 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della responsabilitą del giornalista per un articolo che riproduce il contenuto diffamatorio di un manifesto pubblico con finalitą di critica politica (nella specie, avverso l'operato di un senatore), occorre accertare se egli, nel riportare la notizia, si sia posto con la prospettiva di "terzo osservatore" dei fatti, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisca contro il diffamato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato ritenendo la condotta del giornalista riconducibile ad una legittima attivitą di valutazione dell'agire politico, riprodotta nell'articolo al fine di adempiere allo scopo informativo proprio di quest'ultimo).

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