Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1690 del 18 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 secondo comma c.c., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda pił incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.