Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16715 del 16 aprile 2018

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di accertamento del rapporto di causalitą tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, per affermare la responsabilitą dell'imputato fondata sull'effetto acceleratore sul mesotelioma della esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza della malattia, il giudice, avendo la relativa legge scientifica di copertura natura probabilistica, deve verificare se l'abbreviazione della latenza della malattia si sia verificata effettivamente nei singoli casi al suo esame, essendo a tal fine necessarie informazioni cronologiche che consentano di affermare che il processo patogenetico si č sviluppato in un periodo significativamente pił breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non segua un'ulteriore esposizione e dovendo altresģ essere noti e presenti nella concreta vicenda processuale i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza dell'effetto acceleratore, in base al criterio della esclusione delle cause alternative, ritenuto inidoneo dalla S.C.).

(massima n. 2)

In tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a pił fattori causali diversi e alternativi tra loro, qualora la rilevanza causale della condotta omissiva sull'evento patologico sia caratterizzata da una mera probabilitą statistica, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata escludendo la possibilitą di affermare con certezza, sulla base degli elementi acquisiti, la dipendenza eziologica del tumore polmonare dall'esposizione ad amianto di un lavoratore tabagista).

(massima n. 3)

Il reato di cui all' art. 437, primo comma, cod. pen., ove la condotta consista nell'omissione (e non nella rimozione) di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente, e la permanenza cessa quando il dispositivo omesso sia collocato o non sia pił utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, quando la posizione di garanzia venga dismessa. (Nella fattispecie, relativa all'omessa adozione di cautele contro l'esposizione dei lavoratori ad amianto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ritenendo che il relativo termine decorresse, per ciascun imputato, dalla data di cessazione della carica).

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