Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24795 del 1 giugno 2018

(4 massime)

(massima n. 1)

L'imputato straniero resosi responsabile di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese extraeuropeo può essere tratto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana anche qualora, per lo stesso fatto, sia già stato giudicato all'estero, non vigendo, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 21 novembre 1990, il principio del "ne bis in idem" internazionale. (In motivazione la Corte ha specificato che, in tal caso, è comunque necessario che il Ministro della Giustizia formuli richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato ai sensi dell'art. 11, comma secondo, cod. pen., alla cui efficacia non osta una pregressa richiesta di riconoscimento della sentenza straniera ex art. 12, comma secondo, seconda parte, cod. pen.).

(massima n. 2)

Può integrare un'ipotesi di delitto politico il crimine di guerra che, pur non possedendo connotati di estensione e sistematicità tali da farlo assurgere a crimine contro l'umanità, si caratterizza per una così spiccata gravità della condotta da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona e, pertanto, anche del cittadino, la cui tutela è sancita da norme inderogabili sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. (Fattispecie relativa all'esecuzione di tre volontari italiani della Croce Rossa in missione umanitaria in Bosnia-Erzegovina, catturati, depredati ed uccisi in un'azione di guerra da un reparto dell'esercito bosniaco al comando dell'imputato nell'ambito della c.d. "guerra dei convogli", caratterizzante il conflitto croato-musulmano).

(massima n. 3)

In tema di delitto politico, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, e non al Ministro della giustizia, la qualificazione di un delitto come tale, con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 128 cod. proc. pen., entro il quale il Ministro è chiamato ad esercitare il potere di rimuovere l'ostacolo alla punibilità del fatto mediante la formulazione della richiesta prevista dall'art. 8 cod. pen., inizia a decorrere soltanto da quando il pubblico ministero comunichi al medesimo l'intenzione di procedere in relazione ad un delitto in tal modo qualificato.

(massima n. 4)

La richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato, di cui all'art. 11, comma secondo, cod. pen., non è soggetta al termine previsto dall'art. 128 cod. proc. pen.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.