Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2509 del 20 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di compravendita con interposizione fittizia di persona del compratore, il terzo, creditore del dissimulato acquirente, č legittimato a far valere nei confronti dei contraenti la simulazione relativa del contratto che pregiudica i suoi diritti di credito.

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