Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1701 del 9 aprile 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 136 comma 1 Cod. proc. amm. modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195, la presunzione di conoscenza delle comunicazioni telematiche di cui al predetto articolo opera soltanto se nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al quale essa intende ricevere le comunicazioni relative al processo, p.e.c. nel caso mai indicata quale mezzo idoneo per la trasmissione nei suoi confronti delle comunicazioni anzidette in quanto tale incombente non era normativamente contemplato ratione temporis all'epoca del deposito dell'atto d'appello. (Nella specie, si trattava del ricorso in opposizione contro un decreto di perenzione che č stato accolto dalla Sezione).

(massima n. 2)

Nel "sistema" del processo amministrativo esiste una disciplina sulle modalitā di inoltro delle comunicazioni degli atti processuali che contempla comunque strumenti diversi rispetto alla p.e.c, qualora la parte non abbia prescelto in via espressa quest'ultima modalitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.