Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1872 del 16 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che con l'art. 136 Cod. proc. amm. è stato previsto l'obbligo da parte del difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni, con la precisazione che, una volta espressa tale indicazione, si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, tale precisazione deve intendersi nel senso che, ove alla segreteria sia comunque noto l'indirizzo di posta certificata del difensore, per averlo, quest'ultimo, comunicato in occasione di successivi atti difensivi o di altri processi incardinati presso il medesimo organo giurisdizionale, essa è abilitata ad utilizzare detta modalità, a garanzia non solo della celerità, efficienza ed economicità delle comunicazioni, ma anche dell'effettività e sicurezza delle stesse, con l'avvertenza che, nella particolare ipotesi in cui venga contestata la effettiva ricezione della comunicazione, rileva la presunzione di cui all'art. 136 citato solo nella ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito fax del difensore siano stati indicati nel corso del processo, pur iniziato prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, nel cui ambito è stata effettuata la comunicazione, tenendo presente che in tali casi, infatti, i difensori - rendendo noto nel primo atto difensivo, ai sensi della medesima norma, i propri indirizzi di posta elettronica certificata o i recapiti fax - hanno consapevolmente assunto l'onere di adottare le necessarie cautele in funzione della presunzione di conoscenza connessa alle conseguenti forme di trasmissione; viceversa, nella particolare ipotesi in cui i difensori costituiti nel giudizio iniziato prima della entrata in vigore del codice non abbiano successivamente svolto difese con cui siano stati resi noti detto indirizzo o recapito nell'ambito del processo, detta presunzione non può ritenersi operante quando gli stessi affermino che la ricezione dell'atto, benché segnalata dal rapporto di trasmissione, non sia in concreto avvenuta, a causa di disguidi ascrivibili ad eventuali guasti del sistema, con conseguente applicabilità dell'art. 37 Cod. proc. amm. (Nella specie, si trattava della comunicazione di un avviso di perenzione).

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