Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1614 del 11 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Se nel caso di redazione dell'atto in forma cartacea anziché digitale l'ordine di rinnovazione è giustificato dal mancato raggiungimento dello scopo, vale a dire l'introduzione del giudizio (o dello specifico grado del giudizio) nelle forme del processo telematico (la notificazione del ricorso essendone il primo atto), nel caso di mancato rispetto del formato PAdES, lo scopo può dirsi raggiunto con l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che per gli strumenti tecnici posseduti abbia potuto visionare il file inviatogli. Nel processo amministrativo il regime dell'irregolarità degli atti segue, in via generale, quello previsto per la nullità degli atti processuali dagli artt. 156 e ss. cod. proc. civ.; trova, dunque, applicazione il principio del raggiungimento dello scopo posto dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. All'utilizzazione del formato CAdES, anziché del prescritto formato PAdES, consegue la mera irregolarità dell'atto processuale; infatti, il ricorso redatto in formato cartaceo anziché digitale (con conseguente violazione dell'art. 136, comma 2 bis, D.Lgs 104/2010) va ritenuto irregolare e non nullo (né, tanto meno, inesistente), con conseguente obbligo del giudice di assegnare un termine alla parte per la regolarizzazione dell'atto nel formato digitale.

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