Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4244 del 8 agosto 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 130, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che il termine d'impugnazione per i ricorsi elettorali decorre non già dalla data di adozione della delibera consiliare di convalida dei consiglieri eletti, ma dalla proclamazione degli eletti, in quanto l'interesse all'azione sorge esclusivamente da tale ultimo atto che definisce l'esatta posizione di ciascun candidato all'esito della consultazione, laddove la convalida attiene al concreto esercizio della carica elettiva; pertanto, il termine iniziale per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale previsto dall'art. 130 c.p.a. (ma vedi anche la analoga disciplina precedentemente prevista dall'art. 83/11 del d.P.R. n. 570/1960) decorre dalla data in cui il verbale dell'ufficio Centrale viene chiuso e sottoscritto e, quindi, viene a costituire idoneo atto scritto attestante la conclusione del procedimento elettorale, rispetto al quale tutte le ulteriori attività ed atti intervenuti successivamente risultano irrilevanti ai fini della decorrenza del termine.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 130, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, eccepita in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui detta norma va interpretata nel senso che il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorre dalla proclamazione degli eletti e non nel momento effettivo in cui possa concretizzarsi la lesione dell'interesse del candidato non eletto; tale decorrenza, in particolare, non è idonea a violare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e neppure quella alla parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, in quanto il termine per l'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti decorre per tutti i cittadini dal termine certo della conclusione del precipuo procedimento elettorale; nel caso in cui dovesse ritenersi che detto termine decorre dalla deliberazione del Consiglio comunale di convalida degli eletti, ciò comporterebbe incertezza del termine iniziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale e disparità di trattamento tra gli interessati alla impugnazione delle operazioni elettorali, favorendo coloro il cui interesse all'impugnazione sia sorto solo dopo la adozione di detta deliberazione, pur discendendo la lesione sostanziale della posizione soggettiva di tutti i soggetti lesi dagli atti del procedimento elettorale.

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