Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 32 del 20 novembre 2014

(5 massime)

(massima n. 1)

In materia di ricorso elettorale, con particolare riguardo a quanto prescritto dall'art. 40, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, occorre tenere distinte le problematiche in tema di onere di specificità dei motivi di ricorso e di indicazione dei mezzi di prova. Tali problematiche, sebbene frequentemente accomunate in giurisprudenza quanto alle ragioni che giustificano l'attenuazione dell'onere gravante sul ricorrente, riguardano istituti processuali sostanzialmente diversi. Esse, pertanto, vanno tenute distinte ed esaminate separatamente.

(massima n. 2)

In materia di ricorso elettorale, il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato con rigore attenuato, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti); l'onere in questione si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime.

(massima n. 3)

In materia di ricorsi elettorali, l'osservanza dell'onere di specificità dei motivi non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente; e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo.

(massima n. 4)

In ogni giudizio di legittimità, ma in modo particolare nel caso di ricorso elettorale, l'onere della prova subisce una attenuazione, analogamente a quanto si è detto per la diversa prescrizione concernente la specificità dei motivi di ricorso. Anche a questo riguardo, infatti, accade frequentemente che il soggetto interessato non disponga di elementi documentali idonei a provare le illegittimità in cui sia incorso il seggio elettorale, e che la prova della fondatezza della doglianza non possa essere raggiunta se non mediante l'esercizio dei poteri istruttori di cui dispone il giudice. Ove l'onere della prova dovesse applicarsi con il rigore ordinariamente imposto dalle norme processuali generali, che sanzionano con l'inammissibilità il ricorso non sorretto dalla prova delle censure dedotte, l'indisponibilità degli atti da parte del ricorrente finirebbe per privarlo del diritto di difesa.

(massima n. 5)

Nel caso di ricorso elettorale, l'onere della prova gravante sul ricorrente deve considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice. In particolare, si debbono ritenere sufficienti principi di prova le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista, in epoca successiva alla proclamazione dell'esito della consultazione, anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede.

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