Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2500 del 8 maggio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 129 comma 1 c.p.a. consente l'impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi. Tuttavia, nel caso di specie, sarebbe impossibile per i cittadini elettori tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, dopo la proclamazione degli eletti, qualora sul procedimento ex art. 129 c.p.a. si dovesse formare il giudicato circa l'ammissibilitą o meno delle lista. Questi sono pertanto legittimati ad appellare la sentenza del Tar di ammissione della lista de quo, in quanto, in tema di contenzioso elettorale, il giudicato formatosi acquista autoritą ed efficacia erga omnes.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 129, comma 1 c.p.a., l'unica specialitą, quanto alla legittimazione attiva, del rito elettorale preparatorio riguarda la fase introduttiva del giudizio di primo grado in quanto, una volta incardinato il rapporto processuale, tutti i soggetti legittimati possono contrastare il ricorso originario o appellare la sentenza di accoglimento al fine di evitare la formazione di un giudicato a loro opponibile.

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