Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2541 del 28 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio elettorale devono ritenersi ammissibili anche censure parzialmente generiche, oppure destinate a risultare poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima: diversamente, l'attenuazione dell'onere probatorio nel processo amministrativo elettorale risulterebbe priva di concreta incidenza e si risolverebbe in una sterile dichiarazione di intenti.

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