Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19911 del 5 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel regime dell'assetto della giurisdizione di cui all'art. 7 della L. n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un consigliere regionale per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del ritardo nella consecuzione della carica, a causa di errori commessi dagli organi amministrativi preposti alle operazioni elettorali, appartiene alla giurisdizione generale di legittimitą del giudice amministrativo, ancorché la domanda fosse stata proposta successivamente alla sentenza di quest'ultimo che, accertata l'erroneitą delle operazioni elettorali e dei suoi risultati quanto alla posizione del consigliere, ne aveva disposto la correzione in senso a lui favorevole, rigettando, per ragioni di rito afferenti alla sua tardiva proposizione, l'istanza risarcitoria formulata nel giudizio di impugnazione del risultato elettorale. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Campobasso, 10/10/2014).

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