Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3989 del 28 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, il quale prevede il rito abbreviato per le controversie relative ai "provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture", allorché usa il termine "affidamento di servizi", intende riferirsi sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche: a) testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi; b) sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalitą perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta.

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