Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 15 del 25 giugno 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. (secondo cui il giudice dell'ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso in executivis, Ģsalvo che ciō sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivoģ) delinea una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice.

(massima n. 2)

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalitā di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, č ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

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