Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4414 del 21 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 114 del c.p.a. (secondo cui "il giudice, in caso di accoglimento del ricorso... e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistano altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e inosservanza successiva, ovvero, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"), ha attribuito al giudice dell'ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talché tale strumento non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, produttivi, piuttosto, di obbligazioni di natura risarcitoria. Va pertanto riformata una sentenza che, nell'accogliere un ricorso per esecuzione del giudicato (nella specie formatosi relativamente a crediti formatisi per irragionevole durata del processo - cd. legge Pinto), ha condannato la P.A. a pagare una penalità di mora (cd. astreinte) facendola decorrere dal momento della scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, piuttosto che dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza.

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