Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5014 del 3 novembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Una volta scaduto il termine per adempiere fissato nella sentenza di esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta, la P.A. non consuma il potere di provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché della riserva di amministrazione; tuttavia, tale potere viene meno dopo l'insediamento del commissario ad acta, che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.

(massima n. 2)

Solo se il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza rimette nuovamente all'Amministrazione il compito di provvedere, quest'ultima assume tutti gli obblighi suoi propri, sicché il giudice dell'ottemperanza potrà, se necessario ed opportuno in vista del conseguimento del bene della vita assicurato dal giudicato, onerare direttamente l'Amministrazione dei pertinenti adempimenti.

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