Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3997 del 14 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'ottemperanza non ha l'obbligo di accogliere automaticamente la richiesta di corresponsione della penalitą di mora di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 essendo lo stesso dotato di un ampio potere discrezionale che gli consente di effettuare una valutazione ostativa alla liquidazione per manifesta iniquitą.

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