Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 79 del 10 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento contenzioso avanti le commissioni di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, l'obbligo di comunicare ai ricorrenti le controdeduzioni e l'eventuale documentazione prescritta ex adverso non risulta né dalla normativa in materia, né dai principi generali poiché, allo stesso modo che per il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario (art. 4, comma 1 e 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), l'obbligo di comunicazione è prescritto solo per il ricorso principale o incidentale.

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