Consiglio di Stato Sez. Ad. gen. sentenza n. 23 del 25 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Con regolamento non può essere prevista una forma di ricorso gerarchico improprio. Infatti, il ricorso gerarchico improprio può essere stabilito solo da un atto avente forza di legge (art. 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199); pertanto, il regolamento di esecuzione del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 non può prescrivere che, contro le decisioni della commissione provinciale dei rifugiati politici, sia ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado.

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