Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 623 del 20 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la disciplina in tema di ricorsi amministrativi introdotta dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 č da ritenersi applicabile all'ordinamento militare, sia pure con i temperamenti espressamente previsti dal legislatore in ragione della specialitą dell'ordinamento medesimo, non possono, di conseguenza, essere ritenute operanti quelle norme previgenti che, introducendo limiti di ordine procedimentale o sostanziale all'ordinaria operativitą del ricorso gerarchico, si risolvono in un'inaccettabile compressione della tutela contenziosa riconosciuta - sia in via amministrativa sia, di riflesso, in via giurisdizionale - nei confronti degli atti delle amministrazioni statali; in particolare, devono ritenersi contrarie e comunque non compatibili con la sopravvenuta disciplina, quelle disposizioni dell'ordinamento militare che - limitando i casi di esperibilitą del ricorso gerarchico ed i vizi indeducibili - si risolvono in sostanziale violazione del principio di generale ammissibilitą del ricorso gerarchico da parte di chi vi abbia interesse, enunciato dall'art. 1 D.P.R. n. 1199 cit.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.