Cassazione civile Sez. III sentenza n. 586 del 6 marzo 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza fra simulazione assoluta e simulazione relativa non assume particolare rilevanza (nella specie, ai fini della proponibilitā di domande nuove nel corso del giudizio), quando la simulazione relativa non č diretta a far dichiarare l'esistenza del contratto dissimulato allo scopo di derivarne determinati effetti giuridici, ma tende invece a far dichiarare l'inefficacia del negozio simulato per trarre da tale declaratoria particolari effetti derivanti dalle situazioni giuridiche preesistenti.

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