Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3279 del 16 novembre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perché le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettiva), o perché il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall'altra parte figurante nel contratto apparente (simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona).

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