Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1678 del 11 giugno 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché possa utilmente porsi una questione di simulazione, occorre la sussistenza di un accordo simulatorio, il quale come tale è necessariamente bilaterale, oppure di una simulata dichiarazione recettizia di volontà; non può dunque parlarsi di simulazione da parte del professionista il quale abbia annotato, nei libri contabili di una impresa (per la quale ha prestato attività professionale), un pagamento a lui fatto e poi intenda sostenere che in realtà si trattava di una scrittura di comodo, diretta a dissimulare un pagamento che in realtà era stato eseguito in favore di alcuni soci.

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