Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 4 del 24 gennaio 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 51 n. 4 Cod. proc. civ. - che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo - trova applicazione anche nel giudizio amministrativo di rinvio, tenendo presente che l'alterità del giudice in tale sede costituisce applicazione del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, il quale ha "pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo" che impedisce all'organo giudicante di pronunciarsi due volte sulla medesima res judicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un "pregiudizio" contrastante con l'esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni formatesi in occasione dell'esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio.

(massima n. 2)

L'art. 51 n. 4 Cod. proc. civ. - che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo - non trova applicazione nei confronti del giudice della fase cautelare che partecipa alla decisione di merito.

(massima n. 3)

Ai sensi dell'art. 106 comma 2 Cod. proc. amm. la revocazione è proponibile dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, da intendersi come stesso "ufficio giudiziario", e perciò deve ritenersi che la causa può essere affidata sia alla stessa e sia ad un'altra Sezione, salvo il caso del dolo (o dell'interesse proprio e diretto nella causa) del giudice, posto che in tale ipotesi non può far parte dell'organo giudicante la stessa persona fisica che ha emesso la sentenza revocanda, non sussistendo, negli altri casi, per il magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare al giudizio di revocazione stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 51 n. 4 Cod. proc. civ.), tenendo altresì presente che che nel processo civile e amministrativo non sono applicabili le regole sulle incompatibilità soggettive del giudice fissate nel processo penale bensì soltanto le cause di astensione e ricusazione stabilite dal codice di procedura civile.

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