Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 2 del 17 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione č solo quello che non coinvolge l'attivitā valutativa dell'organo decidente ma tende invece ad eliminare l'ostacolo materiale frapposto fra la realtā del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.

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