Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3880 del 10 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, ricorre l'errore di fatto quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui veritā č incontrastabilmente esclusa, oppure quando č supposta l'inesistenza di un fatto la cui veritā č positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituė un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Pertanto, l'errore revocatorio ha ad oggetto un fatto (o una "circostanza di fatto") che viene, alternativamente, supposto come esistente quando sicuramente non lo č, ovvero escluso quando esiste per certo; e ciō in ragione dell'erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo. L'errore di fatto revocatorio consiste in un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una č quella che ne fa il giudice in sentenza e l'altra č quella che incontrovertibilmente emerge dagli atti di causa, quindi, per questo motivo, č tale solo l'errore che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilitā, senza necessitā di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

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