Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 3457 del 27 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, l'omessa pronuncia su una o pił censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello č legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa.

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