Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 3456 del 27 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. In particolare, non può rientrarvi la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado.

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