Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1827 del 20 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La fattispecie di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010, che consente la produzione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di nuovi documenti, nell'ipotesi in cui siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa č alternativa rispetto a quella successivamente contemplata dalla medesima norma che consente la produzione ad opera della sola parte interessata la quale deve dimostrare di non avere potuto proporli o produrli nel primo grado del giudizio.

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