Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 3329 del 22 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, devono essere dichiarati inammissibili, per violazione dell'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, i documenti nuovi depositati in appello per la prima volta se la parte avrebbe potuto depositarli nel primo grado di giudizio; la produzione di nuovi mezzi di prova č subordinata alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilitā, la quale peraltro non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti, ma postula la verificata impossibilitā di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti.

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