Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2507 del 26 luglio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il negotium mixtum cum donatione è bensì caratterizzato nel suo contenuto da un duplice elemento, in parte oneroso ed in parte gratuito, ma il contratto è unico riguardo alla forma ed unitaria è nella sostanza la sua complessiva entità; e poiché non c'è coesistenza o distinta tipicità di rapporti contradditori, ma fusione causale ed oggettiva delle componenti del contratto in una propria ed autonoma volontà negoziale, è inutile la ricerca di una presunta sproporzione fra le prestazioni, per verificare se lo scopo di liberalità prevalga o meno sull'intento oneroso.

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