Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 3740 del 4 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice di prime cure non abbia espressamente statuito sulla inammissibilitą del ricorso, non sussiste alcuna preclusione per il giudice di appello a rilevare d'ufficio l'inammissibilitą del ricorso di primo grado. L'errore di fatto revocatorio ha ad oggetto l'attivitą preliminare di lettura e di percezione alla esistenza e del significato letterale degli atti acquisiti al processo, ma non riguarda la successiva attivitą d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.