Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1121 del 1 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di specifica normativa espressa, la disciplina dell'appello contro le sentenze parziali del tribunale amministrativo regionale deve essere desunta, per analogia ed in applicazione del principio generale di concentrazione processuale, dagli art. 340 c.p.c., che prevede la riserva facoltativa di appello differito e 129 disp. att., che prescrive la formulazione della riserva, a pena di decadenza entro il termine per appellare, con atto notificato al procuratore delle parti costituite o, personalmente, alle parti non costituite e, nel caso di sentenza parziale non notificata, entro la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, con atto notificato o con dichiarazione orale da inserirsi nel verbale dell'udienza ovvero, con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare a verbale.

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