Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5104 del 6 novembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Quando in primo grado il ricorrente è risultato vincitore ed uno dei soccombenti, sia esso l'amministrazione o uno dei controinteressati, proponga appello, gli altri soccombenti in primo grado non sono parti necessarie del giudizio di appello, in quanto essi non possono integrare il thema decidendum una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame, (conferma Tar Calabria Catanzaro, sez. I, n. 250/2017). Quando l'amministrazione impugna la sentenza che ha annullato un proprio atto, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati soccombenti in primo grado, anch'essi legittimati a proporre appello siccome titolari di una posizione di cointeresse rispetto a quella dell'amministrazione appellante. Essi insieme, infatti, tendono alla conservazione del provvedimento impugnato e hanno come contraltare il ricorrente in primo grado che mira al suo annullamento. Altrimenti, la notificazione dell'appello, anche ai controinteressati soccombenti in primo grado, avrebbe il mero significato di una litis denuntiatio. Nel caso in cui l'amministrazione impugna la sentenza che ha annullato il provvedimento impugnato, è sufficiente la notificazione dell'appello al ricorrente in primo grado e non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soccombenti. (conferma Tar Calabria Catanzaro, sez. I, n. 250/2017).

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui uno dei soggetti soccombenti in primo grado impugna la sentenza, non tutti gli altri soccombenti sono parti necessarie nel giudizio d'appello. Quando l'amministrazione impugna la sentenza che ha annullato un proprio atto non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati soccombenti in primo grado, anch'essi legittimati a proporre appello siccome titolari di una posizione di cointeresse rispetto a quella dell'amministrazione appellante. Essi insieme, infatti, tendono alla conservazione del provvedimento impugnato e hanno come contraltare il ricorrente in primo grado che mira al suo annullamento. Altrimenti, la notificazione dell'appello, anche ai controinteressati soccombenti in primo grado, avrebbe il mero significato di una litis denuntiatio; sicché il giudice d'appello non deve disporre l'integrazione del contraddittorio, che comporterebbe solo un differimento della soluzione della lite. Così che, nel caso in cui l'amministrazione impugna la sentenza che ha annullato il provvedimento impugnato, è sufficiente la notificazione dell'appello al ricorrente in primo grado e non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soccombenti.

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