Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1811 del 21 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono legittimati a proporre appello, ex art. 102, comma 2, Cod. proc. amm., i soli interventori che siano "titolari di una posizione giuridica autonoma", vale a dire ai soli controinteressati e cointeressati in senso tecnico. Sono quindi legittimati ad appellare i soli terzi, che, per essere titolari di una situazione giuridica soggettiva coincidente ovvero opposta a quella del ricorrente, subiscono gli effetti diretti della sentenza nella propria sfera giuridica. Sono, invece, privi della legittimazione ad appellare quei terzi che subiscono effetti solo riflessi e indiretti dalla sentenza o che, al momento della pronuncia della stessa, non ne sono influenzati, salve le conseguenze derivanti dall'attivitą amministrativa necessaria a conformarsi ad essa, (annulla Tar Lazio Roma, Sezione III-ter, n. 9909/2017). Sono legittimati a proporre appello, ex art. 102, comma 2, c.p.a., i soli interventori che siano "titolari di una posizione giuridica autonoma", vale a dire ai soli controinteressati e cointeressati in senso tecnico. Anche in relazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, la suddivisione in lotti, ove possibile, costituisce criterio preferenziale, rispondendo all'esigenza di favorire l'attivitą economica delle imprese medie e piccole (anche in ragione della disposizione di cui all'art. 30, comma 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riferita ai contratti di appalto e a quelli di concessione).

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